top of page

ASACOM

L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione(ASACOM) è una figura professionale prevista nell'ordinamento italiano dalla Legge del 5 febbraio 1992, n.104 (art.13, comma3) che svolge funzioni di facilitatore del processo di comunicazione e di apprendimento, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio, e favorisce l'integrazione e la relazione tra lo studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specializzati. Opera ad personam e collabora in team alle altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Il profilo si discosta dunque da quello dell'insegnante di sostegno

    Pur non essendo prevista una normativa specifica, il personale impiegato all’interno di questa tipologia di servizi normalmente è in possesso dei requisiti professionali quali: lauree in ambito psico-pedagogico o, limitatamente ove previsto, diploma di scuola media superiore, con formazione specifica e maturata esperienza nel settore educativo o di assistenza a disabili sensoriali.  E' previsto che l’operatore sia in possesso di specifiche competenze, quali ad esempio la conoscenza della LIS (Lingua Italiana dei Segni) e del Braille (codice per ciechi) etc., e che, in ogni caso, abbia competenze di base relative ad Ogni tipo di disabilità, data la vasta gamma di situazioni con le quali può venire a contatto nell'effettiva realtà lavorativa.

    Il secondo punto di riferimento relativo a questa figura professionale è la Legge 208/2015 (art.1, comma 947), la quale attribuisce alle Regioni, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio

    Dunque, a partire da questa data, si è generalizzato in Italia, a livello regionale, un sistema per cui, in caso di necessità di tale figura professionale, Il Dirigente Scolastico deve richiedere, su sollecitazione della famiglia, l’assistente all’Ente Locale di riferimento, vale a dire la Provincia per le scuole secondarie di secondo grado e il Comune per i gradi inferiori.

© 2020 by L'Ancora. Proudly created with Wix.com

bottom of page